Utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19

In armonia con le norme statali vigenti (con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e successive modifiche) e il parere del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si specifica quanto segue.

L’art. 3 del DL 105/2021 ovvero l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l’obbligo di accesso ai servizi ed attività di “palestre e sport di squadra al chiuso” così come in eventi e competizioni sportive, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 9 comma 2 DL 52/2021):

  • certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,
  • guarigione dall’infezione,
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

La norma prevede quindi che dovranno essere in possesso di tali certificazioni unicamente coloro che hanno ACCESSO ai locali ovvero coloro che usufruiscono dell’attività somministrata.

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